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Fare il pane rientra assolutamente tra le attività agricole e deve avere lo stesso regime fiscale dedicato. Per questi motivi, Cia-Agricoltori Italiani è ricorsa in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del Lazio n. 4916/2021 che ha escluso dalle attività agricole connesse proprio la “produzione di prodotti di panetteria freschi” e la “produzione di pane”.
I giudici amministrativi -ricorda Cia- hanno accolto un ricorso di Fippa, la Federazione italiana panificatori e affini, annullando i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella parte in cui questi, nel 2010 e nel 2011, avevano inserito la produzione di pane tra le attività connesse a quella agricola. Un’inclusione che determinava, tra le altre cose, l’applicazione del regime fiscale riservato agli agricoltori anche alla produzione di pane. In assenza, invece, il regime di tassazione è quello più gravoso stabilito, in generale, per le attività commerciali.
Chiarito che la sentenza non riguarda anche il successivo decreto del MEF del 2015, che è tuttora valido ed efficace, con l’assistenza dei professori Antonello Madeo e Giampaolo Austa, Cia ha evidenziato la strumentalità dell’azione promossa dall’associazione di categoria dei panificatori anche in ragione della mancata impugnazione del successivo decreto del 2015 che -si ribadisce- ha incluso nuovamente la produzione di pane tra le attività connesse a quella agricola.
Cia ha quindi ribadito come l’applicazione del regime fiscale riservato alle imprese agricole anche per la parte relativa all’attività della produzione di pane è una condizione necessaria ad assicurare la sopravvivenza di un settore importante del nostro Paese per tradizione e cultura. Diversamente, l’attività di produzione di pane da parte degli agricoltori potrebbe diventare insostenibile dal punto di vista economico, con conseguente scomparsa di tante piccole imprese della filiera.
Ora confidiamo che il Consiglio di Stato possa condividere i nostri motivi di appello -ribadisce Cia- impedendo l’equiparazione, dal punto di vista fiscale, dei panificatori imprenditori agricoli e di quelli commerciali che sono, invece, due categorie distinte e non paragonabili da nessun punto di vista.