Con un ricorso giurisdizionale promosso dinanzi al Tar Palermo, l’Associazione Siciliantica aveva impugnato, per asseriti vizi procedimentali e irregolarità nell’iter autorizzativo, il provvedimento con cui l’Assessorato dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità, in esito ad un procedimento di riesame, aveva annullato la determina con la quale era stata disposta la decadenza dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di attività di cava in località S. Nicolella, nel territorio del Comune di Agira (EN), già rilasciata in favore della società Fassa srl.
Con successivi motivi aggiunti di ricorso, la medesima associazione aveva poi impugnato, con contestuale richiesta di adozione di una misura cautelare monocratica volta a sospenderne gli effetti, anche la nota a mezzo della quale il Distretto Minerario di Caltanissetta – ritenendone sussistenti le condizioni ed i presupposti imposti per l’avvio dell’attività – aveva comunicato l’avvio dell’iter di valutazione e dei controlli di competenza per poter consentire l’esercizio dell’attività estrattiva oggetto di autorizzazione.
Si costituiva nel suddetto giudizio, la società Fassa srl, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Tommaso Marchese, per resistere al ricorso contro la stessa proposto, eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva, in capo all’associazione ambientalistica, non essendo le censure sollevate volte alla tutela di interessi ambientali, bensì riguardanti la presunta violazione, da parte della società Fassa, del protocollo di legalità, per avere, la stessa, intrattenuto rapporti con un soggetto “controindicato”, comproprietario insieme ad altri soggetti, dell’area acquistata dalla società Fassa per la realizzazione della cava, parte integrante di un più ampio progetto industriale, con conseguente carenza dei requisiti generali in capo alla stessa società.
Nel merito, poi, i legali Rubino, Alfieri e Marchese, contestavano tanto la presunta violazione di vincoli ambientali, come sostenuto dall’associazione ricorrente – sulla cui insussistenza si era pronunciata anche Legambiente – quanto l’asserita violazione del protocollo di legalità da parte della Fassa ed il conseguente mancato possesso dei requisiti generali di moralità ed affidabilità per conseguire l’autorizzazione richiesta, provando documentalmente l’insussistenza di qualsiasi legame tra la società Fassa srl ed il soggetto “controindicato”; estraneità, peraltro, comprovata anche dall’iscrizione alla c.d. white list confermata dalla Prefettura di Treviso.
Infine, i legali della società sostenevano l’insussistenza di qualsiasi grave ed irreparabile pregiudizio a sostegno della misura cautelare monocratica invocata dall’associazione ricorrente, non essendo stata ancora definita l’istruttoria al cui esito positivo risulta subordinato l’avvio dell’attività estrattiva.
Il Presidente della Terza Sezione del T.A.R.S. Palermo, dott.ssa Maria Cristina Quiligotti, condividendo quanto sostenuto dai legali Rubino, Alfieri e Marchese circa l’insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare monocratica, ha respinto la richiesta cautelare proposta dalla società ricorrente.
L’Amministrazione regionale, dunque, potrà proseguire nell’iter di valutazione delle condizioni e dei requisiti finalizzato al rilascio, in favore della società Fassa srl, dell’autorizzazione all’attività estrattiva presso la cava sita nel territorio del Comune di Agira, in località S. Nicolella, a beneficio e sviluppo, in termini occupazionali, per l’intero indotto