Le aziende che intendono investire in promozione potranno accedere al Bonus Pubblicità presentando domanda dall’1 al 31 ottobre 2021. Il Decreto Sostegni Bis, ora convertito in legge, prevede infatti una nuova finestra temporale e nuovi requisiti per accedere al beneficio negli anni 2021 e 2022. Innanzitutto non è previsto il presupposto dell’incremento dell’1% dell’investimento rispetto all’anno precedente.
Il Bonus Pubblicità è un credito d’imposta rivolto a imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali e riguarda gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani, periodici, testate on line, emittenti televisive e radiofoniche. La misura è stata prevista per la prima volta nel 2018.
Con l’emergenza dovuta alla pandemia da Covid 19 il governo ha previsto un regime in deroga, introdotto nel 2020 e che il Decreto Sostegni Bis ha esteso anche per il 2021 e 2022 ampliandolo alle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Mentre in precedenza il credito di imposta era calcolato per il 75% degli investimenti e prevedeva come presupposto l’incremento di almeno l’1% dell’investimento rispetto all’anno precedente adesso sul quale veniva calcolato il credito di imposta, per il 2021 e il 2022, il Bonus Pubblicità prevede un credito di imposta unico del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati.
In sostanza, il “regime derogatorio” riguarda esplicitamente due elementi: la base di calcolo del credito d’imposta che non si identifica con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato e realizzato nell’anno agevolato rispetto a quello effettuato nell’anno precedente, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nell’anno di riferimento dell’agevolazione; la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50 per cento.
La richiesta del Bonus Pubblicità potrà essere presentata telematicamente dal dall’1 al 31 ottobre 2021. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni (anche se il servizio telematico, non ancora adeguato totalmente al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive, una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati). In ogni caso, è possibile “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova, sempre nel periodo dall’1 al 31 ottobre 2021.
Per il Bonus Pubblicità è stato portato a 90 milioni di euro lo stanziamento complessivo, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle risorse destinate al finanziamento dell’agevolazione, che costituisce limite di spesa, di cui 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato e la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti. Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.