Il parere del professionista, anche se dato via mail o senza appuntamento allo studio ma su richiesta del cliente o potenziale cliente, va pagato. E’ quanto si evice da una sentenza della Corte di cassazione (la n. 1792/2017) la quale ha specificato che, anche in assenza di mandato scritto, l’affidamento dell’incarico è dimostrabile con qualsiasi mezzo anche per email.La prestazione va dunque pagata anche se manca l’esplicito accordo preventivo sul compenso.
“Il rapporto di prestazione d’opera professionale – si legge nella sentenza -, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso”.