Si chiama Dvr ed è l’acronimo di un documento molto importante per la vita delle aziende. Dvr è infatti sta per Documento valutazione dei rischi, uno strumento che è stato introdotto nella legislazione del nostro Paese dal dlgs 626/1994 ed è stato poi superato dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (il dlgs 81/2008), che agli articoli 17 e 28 si occupa, appunto, del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) che deve contenere tutte le procedure necessarie per l’attuazione di misure di prevenzione e protezione da realizzare e i ruoli di chi deve realizzarle.
L’articolo 17 prevede che il datore di lavoro non possa delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. L’articolo 28 del dlgs 81/2008 entra nel dettaglio dell’oggetto della valutazione dei rischi e non solo.
L’articolo 28 prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Il documento di valutazione dei rischi (così come previsto all’articolo 17, comma 1, lettera a) del dlgs 81/2008), è redatto a conclusione della valutazione. Il Dvr deve essere custodito presso l’unità produttiva cui si riferisce la valutazione dei rischi: può essere tenuto, su supporto informatico. Il Dvr (Documento valutazione rischi) deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.
Il Dvr deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
In caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ai fini della valutazione dei rischi l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.