Professioni

Cos’è il Documento valutazione rischi e quando va compilato

Si chiama Dvr ed è l’acronimo di un documento molto importante per la vita delle aziende. Dvr è infatti sta per Documento valutazione dei rischi, uno strumento che è stato introdotto nella legislazione del nostro Paese dal dlgs 626/1994 ed è stato poi superato dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (il dlgs 81/2008), che agli articoli 17 e 28 si occupa, appunto, del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) che deve contenere tutte le procedure necessarie per l’attuazione di misure di prevenzione e protezione da realizzare e i ruoli di chi deve realizzarle.

L’articolo 17 prevede che il datore di lavoro non possa delegare   la   valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. L’articolo 28 del dlgs 81/2008 entra nel dettaglio dell’oggetto della valutazione dei rischi e non solo.

L’articolo 28 prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi per la  sicurezza  e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti  gruppi  di lavoratori  esposti  a  rischi  particolari,  tra  cui  anche  quelli collegati  allo  stress   lavoro-correlato,  quelli  riguardanti  le lavoratrici in stato  di  gravidanza,  nonché  quelli  connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri  Paesi e quelli connessi alla specifica  tipologia  contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 

Documento valutazione rischi: dove custodirlo e come

Il documento di valutazione dei rischi (così come previsto all’articolo 17, comma 1,  lettera  a) del dlgs 81/2008), è redatto a conclusione della  valutazione. Il Dvr deve essere custodito presso l’unità produttiva cui si riferisce la valutazione dei rischi:  può  essere  tenuto,  su  supporto informatico. Il Dvr (Documento valutazione rischi)  deve  essere  munito  anche  tramite   le   procedure applicabili ai supporti informatici di  data certa o attestata dalla  sottoscrizione  del  documento  medesimo  da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della  prova  della data,  dalla  sottoscrizione  del  responsabile   del   servizio   di prevenzione e protezione, del rappresentante dei  lavoratori  per  la sicurezza o  del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.

Il Dvr deve contenere la relazione su tutti i rischi per la sicurezza

Il Dvr deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.  La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi  provvede  con  criteri  di  semplicità,  brevità  e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e  l’idoneità quale  strumento  operativo  di   pianificazione   degli   interventi aziendali e di prevenzione; l’indicazione delle misure  di  prevenzione  e  di  protezione attuate e dei  dispositivi  di  protezione  individuali  adottati,  a seguito della valutazione dei rischi; il programma delle misure ritenute opportune per garantire  il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;  l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio  di prevenzione e protezione, del rappresentante dei  lavoratori  per  la sicurezza o di quello territoriale e del  medico  competente  che  ha partecipato alla valutazione del rischio; l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono  i lavoratori  a  rischi  specifici  che  richiedono  una   riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione  e addestramento.

Cosa fare in caso di costituzione di nuova impresa

In caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  A tale documentazione   accede, su   richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ai fini della valutazione dei rischi l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.

Published by
Giovanni Megna