L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti sconfessando la posizione del MIUR e del TAR e scegliendo, espressamente, la soluzione proposta dai legali dell’UDU che, proprio sulla domanda n. 16, ha patrocinato un maxi – ricorso collettivo a difesa degli studenti. Intanto presso l’Ateneo di Messina arrivano i primi due studenti immatricolati in sovrannumero grazie a decreti presidenziali emessi nella settimana precedenti.
Il MIUR aveva sterilizzato gli effetti della domanda n. 16 attribuendo a tutti i concorrenti, indistintamente, il punteggio positivo di 1,5. In una graduatoria in cui oltre il 25% degli ammessi è deciso proprio nel gap di una domanda tale scelta si è rivelata decisiva per migliaia di candidati ammessi o esclusi grazie a tale imponderabile fattore.
“Avevamo proposto”, commentano Delia e Bonetti, “ricordando l’esperienza del 2013 ed il caso bonus maturità cancellato dal Governo nel giorno delle prove di esame, che in casi come questo l’unica soluzione utile per tutelare la par condicio dei concorrenti sarebbe stata quella di redigere una graduatoria virtuale, parallela rispetto a quella ordinaria, ove rintracciare, in concreto, tutti i soggetti realmente danneggiati”.
Il Consiglio di Stato ha accolto questa tesi. Si tratta del primo accoglimento nazionale (dopo quelli ottenuti sempre dall’UDU in sede monocratica e nonostante le non corrette notizie circolate nei precedenti giorni su queste vicende da parte di altri studi legali) grazie al quale, il MIUR viene investito dell’onere di “riesaminare la posizione di coloro che abbiano proposto tempestivo ricorso, ordinario o straordinario, avente ad oggetto il medesimo quesito 16, onde evitare la proliferazione di ricorsi seriali”.
Secondo il Consiglio di Stato la decisione del MIUR è stata errata: senza se e senza ma: “il Ministero, piuttosto che assegnare il medesimo punteggio a tutte le risposte (e quindi anche a quelle palesemente errate), in aderenza alle previsioni del bando avrebbe dovuto attribuire ‘1,5’ punti alla sola risposta verificata esatta (ancorché differente da quella erroneamente identificata, inizialmente, come corretta dalla stessa Amministrazione), ‘0’ punti alla risposta non data (è il caso dell’odierno ricorrente) e ‘- 0,4’ punti alla risposta errata, in quanto solo tale soluzione è coerente con il principio della par condicio dei concorrenti”. Il MIUR, a questo punto, “al fine di individuare la posizione in graduatoria spettante all’odierno ricorrente in applicazione di tale metodo, all’Amministrazione deve essere ordinato di riformulare virtualmente le graduatorie d’interesse”. Con questa procedura sono circa 400 studenti in tutta Italia potranno essere ammessi al corso di Medicina.
Si tratta di un secondo ordine proveniente dai Giudici Amministrativi nei confronti di Viale Trastevere, nel mese di febbraio 2017 riguardante i discussi test di Medicina e Odontoiatria.
Il 2 febbraio 2017, infatti, era intervenuta la Sezione III bis del TAR LAZIO che, con riguardo al test dell’anno passato (a.a. 2015/16), aveva ordinato al MIUR di “procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva di cui trattasi seguendo l’ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti – tenendo conto sia delle sedi disponibili che delle relative preferenze espresse nella domanda di partecipazione – avuto esclusivo riguardo nella predetta operazione di scorrimento – quanto alle posizioni da scorrere – ai candidati che abbiano presentato ricorso avverso il D.M. n. 50/2016 e abbiano conseguito in sede giurisdizionale un provvedimento favorevole in sede cautelare o di merito”.
Anche in tal caso il Consiglio di Stato ha limitato ai soli ricorrenti gli effetti positivi di tale azione chiarendo “di rimettere all’Amministrazione la valutazione di riesaminare la posizione di coloro che abbiano proposto tempestivo ricorso, ordinario o straordinario, avente ad oggetto il medesimo quesito 16, onde evitare la proliferazione di ricorsi seriali”.
Entrambi i provvedimenti, dunque, al fine di evitare ulteriore contenzioso che il MIUR farebbe bene ad evitare, dovranno considerare solo i ricorrenti.