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Pensione anticipata, ecco come fare domanda

Anticipi sulla pensione, con il nuovo portale Inps è possibile calcolare – grazie alla presenza di strumenti di supporto e feedback – il valore delle misure, per chi fosse interessato, attraverso autenticazione.

Il nuovo sito, molto più social e al passo coi tempi, vuole infatti mettere l’utente al centro dell’esperienza, supportarlo e ascoltare bisogni e esigenze. L’Inps eroga diverse tipologie di prestazioni pensionistiche, in base alla gestione o al fondo di appartenenza degli iscritti e ai requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla legge.

Tra queste, l’Anticipo pensionistico sociale (o Ape Sociale) e l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (o Ape Volontaria). Ma cosa sono? Ecco a chi si rivolgono, come funzionano e come fare domanda, secondo quanto riportato sul nuovo portale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale.

– APE Sociale (Anticipo pensionistico)

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio ed è soggetta a limiti di spesa.

L’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato viene erogata dall’Inps a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. Viene corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.

A CHI È RIVOLTO: spetta ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata che si trovano in una delle seguenti condizioni:

– disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604);

– soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave (articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104);

– invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;

– dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso all’interno delle seguenti professioni:

– operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;

– conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

– conciatori di pelli e di pellicce;

– conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

– conduttori di mezzi pesanti e camion;

– personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;

– addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;

– insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;

– facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;

– personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

– operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

REQUISITI: per ottenere l’’ndennità è necessario avere, al momento della richiesta, almeno 63 anni di età; almeno 30 anni di anzianità contributiva. Solo per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni; maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi; non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di qualunque attività lavorativa anche autonoma. L’indennità non spetta ai titolari di pensione diretta. Non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI) nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro annui.

COME FARE DOMANDA: ulteriori istruzioni dettagliate (dalla procedura per l’accertamento delle condizioni per accedere all’indennità alla documentazione da presentare) saranno specificate a seguito di emanazione di un apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Il servizio online per l’inoltro della domanda all’INPS verrà rilasciato a seguito del decreto attuativo.

– APE Volontaria – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica

È un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

A CHI È RIVOLTO: può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

E’ erogato da soggetti finanziatori e imprese assicurative scelti tra quelli che aderiscono agli accordi quadro da stipulare tra il ministro dell’Economia e il ministro del Lavoro e, rispettivamente, l’Associazione bancaria italiana (ABI) e l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie.

Il prestito ottenuto viene restituito in 260 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’Inps all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, inclusa la tredicesima. La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione e si completa dopo 20 anni dal pensionamento.

Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l’Ape. È comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata del prestito, secondo criteri che saranno fissati da un decreto del presidente del Consiglio.

Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. In caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.

Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto. L’importo massimo e minimo richiedibile sarà stabilito con decreto del presidente del Consiglio.

Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Alle somme erogate a titolo di Ape si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’Inps per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

REQUISITI: per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta, avere almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi; maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi; avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell”Assicurazione generale obbligatoria’ (Ago); non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità. Non è necessario cessare l’attività lavorativa.

COME FARE DOMANDA: per ottenere l’Ape l’interessato, o gli intermediari autorizzati, devono presentare all’Inps domanda di certificazione del diritto e domanda di pensione di vecchiaia, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. Il servizio online per l’inoltro della domanda verrà rilasciato a seguito del decreto attuativo.

La domanda di Ape e quella di pensione non sono revocabili, salvo il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo. Nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.

Successivamente l’Inps verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’Ape e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile. L’istituto finanziatore trasmette all’Inps il contratto di prestito ovvero l’eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso. In quest’ultimo caso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti.

In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile online al richiedente decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso. In caso di recesso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti.

La norma prevede una possibilità di intervento del datore di lavoro del settore privato, degli enti bilaterali o dei Fondi di solidarietà, con il consenso del lavoratore, per ridurre la percentuale di incidenza della rata di ammortamento sulla futura pensione.

Il datore di lavoro, l’ente bilaterale o il fondo di solidarietà possono, infatti, versare in un’unica soluzione all’Inps un contributo correlato alla retribuzione percepita prima della cessazione dal servizio del lavoratore in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare in tutto o in parte gli oneri relativi alla concessione dell’Ape. Il contributo deve essere versato alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell’Ape.

L’ammontare minimo del contributo del datore di lavoro è pari all’ammontare dei contributi volontari per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Ai sensi dell’articolo 7, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 l’ammontare minimo deve essere pari all’aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all’importo medio della retribuzione imponibile percepita nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda.

Al contributo si applicano le norme in materia di riscossione e di sanzioni previste per i contributi previdenziali obbligatori (articolo 116, comma 8, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388).

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