L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]
Arrivano le istruzioni dettagliate dell’Inps sulla richiesta del Reddito di emergenza: l’Istituto ha pubblicato la circolare sulla misura prevista dal decreto Sostegni che prevede il riconoscimento di tre mensilità (marzo, aprile e maggio) per le famiglie in condizioni di difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali previsti dalla legge. Le domande potevano essere presentate dal 7 aprile e potranno essere inviate solo per via telematica fino al 30 aprile.
La misura è pari a 400 euro per ogni mensilità prevista nel caso di unico componente, importo aumentato secondo una scala di equivalenza di 0,4 per ogni componente maggiorenne e di 0,2 per ogni minore fino a un massimo di 2 (800 euro) a meno che non ci siano disabili.
In quel caso la scala di equivalenza arriva a 2,1 con 840 euro, Il decreto Sostegni ha individuato a una nuova categoria di beneficiari rispetto a quelli previsti dai decreti precedenti (Rilancio e Agosto), ossia coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la Naspi e la Discoll e sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In questa ipotesi, il destinatario del Rem non è più il nucleo familiare nel suo complesso, ma il singolo beneficiario.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più soggetti che hanno terminato di percepire la Naspi o la Discoll tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 la domanda deve essere presentata da uno dei medesimi soggetti.
Per ottenere il Rem la famiglia deve avere un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. In caso di canone di locazione dichiarato in DSU (Dichiarazione sostitutiva unica), tale soglia è incrementata di un dodicesimo dell’ammontare annuo del canone stesso.