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Il Consiglio di Stato ha sospeso l’ordinanza Ministeriale sulla mobilità dei docenti, accogliendo l’appello degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, nella parte in cui non riconosce il punteggio maturato nelle scuole paritarie.
Del tema della mobilità docenti, invero, come avrete letto da ormai un anno, si è per lo più occupato il Giudice del Lavoro. Sono stati i Tribunali di tutta Italia, infatti, a pronunciarsi, per lo più, sulla vicenda dell’algoritmo e su quella degli anni di servizio presso le scuole paritarie.
Il T.A.R. Lazio, difatti, ad eccezione del caso algoritmo, grazie al quale al fianco della Gilda, gli stessi Avvocati Bonetti e Delia riuscirono a far svelare il meccanismo di assegnazione delle sedi ad oltre centomila docenti, si è sempre dichiarato privo di giurisdizione sul tema della mobilità.
In sede di appello, tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribaltato la posizione del T.A.R. ritenendosi competente (o meglio in possesso della giurisdizione) per decidere anche sulle questioni della mobilità dei docenti. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, “risulta impugnato un atto di macro-organizzazione ad efficacia generale e applicabile nell’intero territorio nazionale in base al quale sono gestiti i trasferimenti dei docenti, mentre i singoli trasferimenti, avvenuti nell’ambito di un piano generale per la più corretta e razionale copertura di tutti i posti tuttora vacanti nell’organico delle varie istituzioni scolastiche, si pongono quali meri atti attuativi dell’impugnata ordinanza ministeriale, con conseguente configurabilità di correlative situazioni di interesse legittimo devolute alla cognizione del giudice amministrativo“.
I primi casi ad essere trattati, dunque, riguardarono proprio la vicenda scaturente dalla nostra vittoria al T.A.R. Lazio sull’algoritmo a seguito della quale il Consiglio di Stato, una volta affermata la propria giurisdizione, concesse dei provvedimenti cautelari “per asseriti vizi inficianti il criterio (ovvero il ‘meccanismo’ o ‘algoritmo’)”. Stavolta, invece, la questione ha riguardato il più complesso ambito del punteggio in paritaria.
A differenza dei numerosi precedenti ottenuti anche dagi Avvocati Delia e Bonetti innanzi al Giudice del Lavoro, dunque, questa decisione mira ad incidere a livello nazionale sulle Ordinanze Ministeriali di mobilità 2016 e 2017. Il Giudice amministrativo, difatti, è l’unico che può annullare gli atti ministeriali con effetto erga omnes mentre il Giudice del Lavoro può solo disapplicarli per il singolo docente.
Ecco perchè questa prima decisione è unica nel panorama e può coinvolgere tutti i docenti.
Secondo l’orientamento dei giudici della Sesta Sezione già reso su questioni giuridicamente analoghe, infatti, “la clausola del bando, oggetto di impugnazione, è stata già annullata dal Tribunale amministrativo con sentenze, diverse da quella in esame, passate in giudicato (tra le altre, sentenze 11 gennaio 2014, n. 326; 14 luglio 2015, n. 9427; 14 luglio 2015, n. 9425). L’annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile, produce effetti erga omnes. Si tratta, infatti, di «atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può sussistere per taluni e non esistere per altri» (Cons. Stato, sez. VI, 1 aprile 2016, n. 1289).
“Il nostro obiettivo” commentano gli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, “è quello di ottenere provvedimenti per una platea più ampia di soggetti possibili a prescindere dalla loro qualità di ricorrenti. Il sistema scuola non può continuare ad essere governato da provvedimenti episodici o singoli ed è ora che il MIUR prenda atto in via generale ed erga omnes di provvedimenti di respiro generale. Ciò è già accaduto con il riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale che in sede giudiziale è stato ottenuto dai nostri 220 ricorrenti e poi esteso a 1 milione di docenti oggi in II fascia GI e, da ultimo, è toccato agli AFAM. Ci auguriamo che ora anche grazie questi provvedimenti possa essere rivisto il sistema di mobilità”.