L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]
Un nuovo adempimento obbligatorio per tutti gli Enti del Terzo Settore e le Imprese Sociali, compreso le cooperative sociali, scatta con l’approssimarsi delle assemblee dei bilanci d’esercizio 2020. Il nuovo obbligo, in particolare, sarà operativo per tutti gli enti obbligati con riferimento ai depositi da effettuare nell’ anno 2021, in relazione all’esercizio 2020.
Contestualmente all’approvazione dei documenti contabili (bilanci e nota integrativa), del 2020, quindi, tutti i soggetti afferenti o che si richiamano al terzo settore di cui al D.Lgs 117/2017 e le imprese sociali di cui al D.lgs 112/2017, hanno l’obbligo di approvare e poi depositare nel registro unico nazionale del terzo settore e/o nel registro delle imprese, nonché rendere pubblico nei propri siti internet il Bilancio Sociale.
Dunque, il 2021 è l’anno di battesimo generalizzato del B. S. è definito dal Decreto Interministeriale, << strumento di rendicontazione delle responsabilità dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione del terzo settore>>. Il D. M. 4/7/2019 (G.U.n.186/2019) detta le Linee Guida per la redazione e approvazione, individuandone anche i pilastri essenziali dei contenuti, a partire dai 10 principi inspiratori di “trasparenza, rilevanza, completezza, neutralità, comparabilità, chiarezza, veridicità, attendibilità, autonomia e compliance” cui devono attenersi i redattori.
Le Linee guida individuano i contenuti che ciascun bilancio sociale dovrà contenere. Essi sono da considerarsi quali contenuti minimi, ossia quelli essenziali che ogni B.S. deve evidenziare, per essere tale, nella rendicontazione sociale. Ciò significa che ogni ente sarà libero di adottare un modello quanto più ampio ed esaustivo riportando informazioni utili ai portatori di interesse ma attenendosi ad una struttura, per così dire, di riferimento contenente i capitoli indicati dal decreto in esame. Anche per questo motivo, i criteri di redazione sono uniformi per tutti gli enti del Terzo settore, anche per quelli diversi dalle imprese sociali e cooperative sociali, in modo che il documento sia facilmente intelligibile per gli stakeholders interessati quali associati, lavoratori, pubbliche amministrazioni o terzi.
Il B. S., pertanto, documenta con modalità trasparenti ed esaustive l’operato degli Enti di Terzo Settore, dando rilievo sia alle informazioni di rendiconto in esso contenute, sia al processo che riguarda gli stakeholder interni ed esterni coinvolti nella sua redazione.
Il B. S. in quanto documento sociale, risulta particolarmente importante soprattutto in termini di reputazione, in quanto consente ai potenziali investitori o sostenitori di valutare l’operato dell’ente e fare scelte consapevoli sul soggetto a cui destinare un’erogazione od il sostegno ad un progetto da finanziare. Ne deriva l’esigenza per il management di questi Enti o Imprese, a cui la legislazione riconosce meritevolezza speciale, di attuare una strategia della comunicazione che evidenzi la <<Mission>>, il suo orientamento valoriale e l’assunzione consapevole della responsabilità sociale. Di conseguenza, occorrerà prendere dimestichezza con questo nuovo adempimento che deve rappresentare un’opportunità comunicativa verso l’esterno, piuttosto che un mero obbligo amministrativo, tutt’altro che rutinario.