L’articolo 1, commi da 173 a 176, della legge n. 178/2020 (la cosiddetta legge di Bilancio per il 2021), prevede agevolazioni a favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (Zes) istituite ai sensi D.L. n. 91/2017.
Le Zes sono aree geografiche circoscritte nelle quali viene applicata una legislazione economica diversa e più vantaggiosa rispetto a quella applicata nel resto dell’Italia e riguardano determinate aree del Mezzogiorno che comprendono anche i porti e sono state create con l’intento di valorizzare e attrarre insediamenti imprenditoriali e progetti di investimento capaci di rendere trainanti i settori di punta dell’economia.
Le due Zes della Sicilia sono state istituite con decreto del 20 giugno 2020 dell’ex Ministro, G. Provenzano. Uno per la Sicilia Occidentale e uno per la Sicilia Orientale che comprendono rispettivamente alcune aree territoriali ben definite di alcuni comuni compresi negli elenchi di seguito riportati, alla cui identificazione e delimitazione hanno contribuito gli Uffici della Regione Sicilia e le Autorità Portuali dell’Isola.
I benefici economici delle Zes sono stabiliti dal decreto legge n. 91/2017 e prevedono notevoli incentivi fiscali, tra cui il credito d’imposta per gli investimenti fino a 50 milioni di euro. Tra i vantaggi anche un consistente regime di semplificazioni amministrative, da attuare attraverso protocolli e convenzioni, che prevedono anche l’accelerazione dell’iter per garantire l’accesso agli interventi di urbanizzazione primaria (gas, energia elettrica, strade, idrico) alle imprese insediate nelle aree interessate.
I commi da 173 a 176 dell’art. 1 della finanziaria 2021 prevedono, infatti, la riduzione del 50% dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d’imposta successivi. Per poter usufruire dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES e conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno 10 anni, pena la decadenza del beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione della quale si è già beneficiato. Inoltre, le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. E’ forse pleonastico ricordare che le agevolazioni spettano ai soggetti imprenditoriali nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti degli aiuti “de minimins” di regolamenti europei :
– regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18/12/ 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell’UE per agli aiuti “de minimis”;
– regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell’UE per agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
– regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27/06/2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell’UE per agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.