Aiuti alle imprese

Zes, riduzioni di imposta del 50% per le imprese che avviano nuove iniziative

L’articolo 1, commi da 173 a 176, della legge n. 178/2020 (la cosiddetta legge di Bilancio per il 2021), prevede agevolazioni a favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (Zes) istituite ai sensi D.L. n. 91/2017.

Le Zes sono aree geografiche circoscritte nelle quali viene applicata una legislazione economica diversa e più vantaggiosa rispetto   a   quella   applicata   nel   resto   dell’Italia   e riguardano determinate aree del Mezzogiorno che comprendono anche i porti e sono state create con l’intento di valorizzare e attrarre insediamenti imprenditoriali e progetti di investimento capaci di rendere trainanti i settori di punta dell’economia.

Le due Zes della Sicilia sono state istituite con decreto del 20 giugno 2020 dell’ex Ministro, G. Provenzano.  Uno per la Sicilia Occidentale e uno per la Sicilia Orientale che comprendono rispettivamente alcune aree territoriali ben definite di alcuni comuni compresi negli elenchi di seguito riportati, alla cui identificazione e delimitazione hanno contribuito gli Uffici della Regione Sicilia e le Autorità Portuali dell’Isola.

I benefici economici delle Zes sono stabiliti dal decreto legge n. 91/2017 e prevedono notevoli incentivi fiscali, tra cui il credito d’imposta per gli investimenti fino a 50 milioni di euro. Tra i vantaggi anche un consistente regime di semplificazioni amministrative, da attuare attraverso protocolli e convenzioni, che prevedono anche l’accelerazione dell’iter per garantire l’accesso agli interventi di urbanizzazione primaria (gas, energia elettrica, strade, idrico) alle imprese insediate nelle aree interessate.

Zes: ecco cosa prevedono le norme della legge di Bilancio 2021

I commi da 173 a 176 dell’art. 1  della finanziaria 2021  prevedono, infatti,  la riduzione del 50% dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d’imposta successivi.                                                                                                                 Per poter usufruire dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES e conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno 10 anni, pena la decadenza del beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione della quale si è già beneficiato. Inoltre, le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. E’ forse pleonastico ricordare che le agevolazioni spettano ai soggetti imprenditoriali nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti degli aiuti “de minimins” di regolamenti europei :

–          regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18/12/ 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108  del  Trattato  dell’UE per  agli aiuti “de minimis”;

–          regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell’UE per agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo; 

–          regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27/06/2014, relativo all’applicazione degli  articoli 107 e 108 del Trattato dell’UE per agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

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Pino Gullo